Il
braccio di ferro tra governo spagnolo e autonomia catalana sta forse per giungere all'ultimo atto. Il Parlamento catalano ieri notte ha approvato la legge che
istituisce il referendum per
l’autodeterminazione, annunciandone la celebrazione per il prossimo 1
Ottobre. La legge si compone, oltre che delle disposizioni finali e di un preambolo per giustificare le ragioni del
referendum, di 34 articoli, suddivisi in VI Titoli, l’ultimo dei quali comprende
3 sezioni che disciplinano l’ambito elettorale.
Ad approvare lo storico provvedimento sono
stati i soli partiti indipendentisti del Parlamento catalano che peraltro
detengono la maggioranza. I deputati del Partito Popolare, di Ciudadanos e del
Partito socialista hanno abbandonato l’aula al momento delle votazioni, mentre
gli 11 rappresentanti catalani di Podemos [Catalunya
Sì que es Pot] sono rimasti nell’aula e si sono astenuti. La protesta delle
opposizioni riguarda innanzi tutto la procedura – definita antidemocratica –
imposta dalla presidente del Parlamento, Carme Forcadel, che ha concesso
soltanto due ore per dibattere la legge, laddove le opposizioni avevano in
mente tempi più lunghi: giorni, forse addirittura qualche settimana.
Nell’esposizione dei motivi che giustificato
il varo di questa legge con procedura d’urgenza si legge tra l’altro in lingua
catalana:
Els Pactes sobre Drets Civils i Polítics i
sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per l’Assemblea General de
Nacions Unides el 19 de desembre de 1966, ratificats i en vigor al Regne
d’Espanya des de 1977 - publicats en el BOE, 30 d’Abril de 1977- reconeixen el
dret dels pobles a l’autodeterminació com el primer dels drets humans […]. (I patti
sopra I Diritti Civili e Politici e sopra i Diritti Economici, Sociali e
Culturali, approvati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre
del 1966, ratificati e in vigore nel Regno di Spagna dal 1977 – pubblicati nel
BOE, il 30 aprile del 1977 – riconoscono il diritto dei popoli
all’autodeterminazione come il primo dei diritti umani […] ).
La questione non è di poco conto e già su El País di questa mattina interviene nel
merito Mariola Urrea Corres, docente di diritto pubblico e direttrice del
Centro di Documentazione Europea dell’Università di La Rioja. Dopo aver riconosciuto
come “legittima aspirazione politica” la vocazione indipendentistica, la
docente sottolinea come la spendibilità giuridica di questa rivendicazione si
leghi strettamente alle procedure intraprese per renderla effettiva.
Affermazione quanto meno sofistica, considerando che la costituzione spagnola
recepisce al suo interno solo il
referendum consultivo, tant’è che il governo nazionale, a proposito della
legge varata ieri notte dal Parlamento catalano, parla di “illegalità”,
“attacco alla democrazia”, “incostituzionalità”, “colpo di stato”. Quali
sarebbero dunque le procedure adeguate per promuovere il diritto del popolo
all’autodeterminazione? Non lo sapremo mai. Ma la docente così prosegue il
proprio ragionamento: “Cataluña no tiene un derecho de autodeterminación en
virtud de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas […] El derecho de
libre determinación de lo pueblos […] encuentra su razón de ser en el proceso
de descolonización o en los supuestos de pueblos anexionados por conquista,
dominación extranjera, ocupación o pueblos oprimidos por violación masiva y
flagrante de sus derechos. Ninguna de estas circunstancias describe la realidad
catalana […]”. (Catalogna non ha un
diritto all’autodeterminazione in virtù di quanto stabilito nella Carta delle
Nazioni Unite […] Il diritto di libera determinazione dei popoli […] ha la sua
ragione d’essere nel processo di decolonizzazione o nel caso di popoli annessi mediante
conquista, dominazione straniera, occupazione o di popoli oppressi dalla
violazione massiccia e costante dei propri diritti. Nessuna di queste
circostanze descrive la realtà catalana […]”.
Bene, è vero, la Catalogna non è una colonia e
neppure vede conculcati i propri diritti, occorre tuttavia tener presenti tre
ordini di fattori. Il primo riguarda la storia di questa terra che già nel X
Secolo rivendicò e ottenne la propria indipendenza dall’Impero carolingio, che
dal XII al XIV Secolo, benché unita al Regno d’Aragona, mantenne sempre un
proprio particolarismo legislativo, che fu Principato e poi Generalidad autonoma dal 1365, che per
10 anni, dal 1462, fu attraversata da una guerra civile per rivendicare la propria indipendenza, che nel 1640 si
sollevò contro Aragona e Castiglia unificate. Per non parlare dei secoli
successivi, quando si mantenne sempre vivo in questa terra il concetto di
popolo-nazione, sino alla strenua e sfortunata lotta in prima linea per la libertà e contro il
franchismo. Il secondo fattore riguarda la politica dei governi spagnoli, sorda
da sette anni all’approvazione del nuovo statuto catalano. Infine, il terzo
fattore riguarda un principio più generale: è chiaro come nessuna costituzione preveda
il referendum per l’autodeterminazione [naturalmente posso sbagliarmi], essendo
le costituzioni degli stati, così come le conosciamo, soprattutto un patto per
unire e non per dividere popolazioni contigue, anche se diverse per lingua,
cultura e tradizioni. Resta da chiedersi se questo principio sia giusto e se
non sia più democratico prevedere il diritto all’autodeterminazione di un territorio
che abbia dalla sua una tradizione secolare di autonomia e un suo Parlamento. Jean
Jacques Rousseau ci ha insegnato che il patto sociale non è irreversibile e che
la sovranità popolare costituisce il fondamento stesso della democrazia. Questa alienazione della
sovranità di ciascuno, non importa se a beneficio di un solo uomo o di molti,
di un monarca o di un’assemblea, che si giustifica solo con la semplice
promessa di assicurare la convivenza civile, rappresenta per Rousseau
l’ennesima mistificazione delle oligarchie del potere, in quanto ratifica lo status
quo. In altri termini, se la maggioranza dei rappresentanti eletti dal
popolo catalano approva una legge per verificare se esiste ancora da parte dei
cittadini la volontà di continuare a far parte del Regno di Spagna o se invece
detta popolazione preferisca costituirsi in Repubblica autonoma, questa
manifestazione di sovranità popolare dovrebbe essere consentita, senza parlare
di attentato alla costituzione o addirittura di colpo di stato e senza perseguire
penalmente, come invocano i governanti spagnoli, i responsabili del gesto
considerato proditorio: nella fattispecie il presidente della Generalitat,
Carles Puigdemont, la presidente del Parlamento, Carme Forcadel e pochi altri. Dal canto suo, il presidente del governo Mariano
Rajoy è stato molto esplicito nel dichiarare che questo referendum non si farà [“Faremo il necessario, senza rinunciare a
nulla per evitarlo”, ha detto minaccioso] ed ha già promosso ricorso di
incostituzionalità, che sarà accolto sin da questa sera. D’altra parte, la legge
approvata la scorsa notte per indire il referendum si presenta formalmente
corretta, ancorché non sia contemplata dalla Costituzione spagnola vigente. Ne
presento di seguito solo qualche estratto nell’originale catalano:
TÍTOL I. Objecte de la llei [Oggetto della legge]
Article
1
Aquesta Llei
regula la celebració del referèndum d’autodeterminació vinculant sobre la
independència de Catalunya, les seves conseqüències en funció de quin sigui el
resultat i la creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya. [Questa Legge regola la celebrazione del
referendum di autodeterminazione, vincolante sull’indipendenza della Catalogna,
sulle sue conseguenze in funzione del risultato, nonché la creazione della
Sindacatura Elettorale di Catalogna]
TÍTOL
II. De la sobirania de Catalunya i el seu Parlament [Della sovranità della
Catalogna e del suo Parlamento]
Article
2
El poble de
Catalunya és un subjecte polític sobirà i com a tal exerceix el dret a decidir
lliure i democràticament, la seva condició política. [Il popolo di Catalogna è un soggetto politico sovrano e come tale
esercita il diritto a decidere legalmente e democraticamente sulla propria
condizione politica]
Article
3
1. El Parlament
de Catalunya actua com a representant de la sobirania del poble de Catalunya. [Il Parlamento di Catalogna agisce come
rappresentante della sovranità del popolo catalano]
2. Aquesta Llei
estableix un règim jurídic excepcional adreçat a regular i a garantir el
referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Preval jeràrquicament sobre totes
aquelles normes que hi puguin entrar en conflicte, en tant que regula
l’exercici d’un dret fonamental i inalienable del poble de Catalunya. [Questa Legge sancisce un regime giuridico
eccezionale volto a regolare e a garantire il referendum di autodeterminazione
della Catalogna. Prevale in via gerarchica su tutte quelle norme con le quali
possa trovarsi in conflitto, nel momento stesso che regola l’esercizio di un
diritto fondamentale e inalienabile del popolo catalano]
TÍTOL
III. Del referèndum d’autodeterminació [Sul referendum di autodeterminazione]
Article
4
1. Es convoca
la ciutadania de Catalunya a decidir el futur polític de Catalunya mitjançant
la celebració del referèndum en els termes que es detallen. [È convocata la cittadinanza catalana per
decidere sul futuro politico della Catalogna concernente la celebrazione del
referendum nei termini che seguono]
2. La pregunta
que es formularà en el referèndum serà: "Voleu que Catalunya sigui un
estat independent en forma de república?" [La domanda che sarà formulata nel referendum è la seguente: “Volete che
la Catalogna diventi uno stato indipendente di forma repubblicana?”]
3. El resultat
del referèndum tindrà caràcter vinculant. [Il
risultato del referendum avrà carattere vincolante]
TÍTOL
IV. De la data i convocatòria del referèndum [Della data di convocazione del referendum]
Article
9
1. El
referèndum se celebrarà el diumenge dia 1 d’octubre de 2017, d’acord amb el
Decret de Convocatòria. [Il referendum si
celebrerà domenica 1 ottobre 2017,
in conformità con il Decreto di Convocazione]
Disposició
final [Disposizione
finale]
Primera.- Les normes de dret local, autonòmic i estatal
vigents a Catalunya en el moment de l’aprovació d’aquesta Llei es continuen
aplicant en tot allò que no la contravinguin. També es continuen aplicant,
d’acord amb aquesta Llei, les normes de dret de la Unió Europea, el dret
internacional general i els tractats internacionals. [Primo.- Le norme di diritto locale, dell’autonomia e
dello stato, vigenti in Catalogna al momento dell’approvazione di questa Legge,
si continuano ad applicare per tutto ciò che non contravviene alla Legge
stessa. Si continuano anche ad applicare, compatibilmente con questa Legge, le
norme di diritto dell’Unione Europea, il diritto internazionale generale e i
trattati internazionali]
Segona.- D’acord amb allò que disposa l’article 3.2, les
disposicions d’aquesta Llei deixaran de ser vigents una vegada proclamats els
resultats del referèndum llevat el que determina l’article 4 quant a la
implementació del resultat. [Secondo.-In conformità con quanto dispone l’articolo 3.2, le disposizioni di
questa Legge cesseranno di essere vigenti una volta proclamati i risultati del
referendum, secondo quanto stabilisce l’artcolo 4, relativamente alla proclamazione
dei risultati]
Entrada
en vigor [Entrata
in vigore]
Aquesta
Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació oficial. [Questa Legge entrerò in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione ufficiale]
sergio
magaldi
Nessun commento:
Posta un commento