venerdì 17 settembre 2021

VACCINO OBBLIGATORIO


 

 

 Si continua a discutere, direi abbastanza impropriamente, se rendere obbligatorio il vaccino anti-covid e in particolare la sua filiazione burocratica, rappresentata dal Green Pass che, attualmente, viene rilasciato per 48 ore anche a chi, non vaccinato, si sottoponga ad un tampone con esito negativo, senza tuttavia calcolare che il tempo burocratico che intercorre tra l’effettuazione del tampone e il rilascio del Green Pass supera spesso di gran lunga il termine di validità  di due giorni, rendendo perciò vano il suddetto tampone ai fini della possibilità di partecipare a un evento, prendere un treno, recarsi al cinema, in palestra, al ristorante o ad una qualsiasi altra seduta effettuata al chiuso. D’altra parte, anche chi si vaccina è spesso costretto ad attendere giorni e giorni prima di poter mettere le mani su questo passaporto verso la libertà condizionata.

 

Ciò premesso, la questione dell’obbligo vaccinale – dicevo – è posta in modo improprio perché, per un verso, l’obbligo esiste già dal momento che solo il cittadino italiano che si limiti alla pura sopravvivenza (standosene in casa ed uscendo solo per comprare da mangiare) ne è escluso, mentre tutti gli altri, per obbligo professionale o semplicemente per vivere (prendendo un treno, andando al cinema etc…) sono costretti a vaccinarsi. La discussione sull’obbligo è impropria altresì, per altro verso, perché questo obbligo di fatto non si configura ancora, almeno formalmente, come una violazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/953 del 14.06.2021, il quale recita al punto 36 che:


È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.

 

Il governo sta dunque rispettando la normativa europea e credo voglia continuare a rispettarla, anche perché c’è chi dice che se fosse introdotto l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini, lo Stato incorrerebbe nel rischio di dover risarcire tutti coloro che, per effetto della relativa somministrazione coercitiva, ne fossero danneggiati in modo irreversibile. Aspetto, quest’ultimo, negato di recente da autorevoli fonti governative secondo cui la sentenza 118/2020 della Corte Costituzionale ha già esteso il diritto di indennizzo anche per i danneggiati da vaccino non obbligatorio ma soltanto raccomandato. Dunque, secondo le suddette fonti, dell’introduzione dell’obbligo vaccinale anti-covid, è lecito discutere e farne legge, nel pieno rispetto degli articoli 32 (diritto alla salute) e  2 (solidarietà sociale) della Costituzione, senza preoccuparsi della questione dell’indennizzo dei “danneggiati permanenti”, già garantito anche nei confronti di chi si sottoponga alla somministrazione di un vaccino anche solo raccomandato.

 

Il fatto è che le sentenze della Corte Costituzionale in passato sono state disattese dai governi soprattutto quando riguardavano questioni finanziare a vantaggio dei cittadini e dei lavoratori e così accadrebbe anche in questo caso. Infatti, la sola normativa che conta nello specifico è la legge 210/92 che riconosce l’indennizzo solo in caso di danno irreversibile derivante da vaccino obbligatorio. Per inciso, ne discende dunque che nulla spetti a chi subisca un danno irreversibile per effetto di un vaccino solo raccomandato e neppure a chi ne subisca uno non irreversibile a seguito di un vaccino obbligatorio che magari condizioni la qualità della sua vita per qualche anno, costringendolo anche a spese impreviste. E la morte? Può essere considerata una “menomazione permanente”?

 

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

(G.U. Serie Generale , n. 55 del 06 marzo 1992)

                                                              
                              

 

                                              Art.1

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione obbligatoria per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge…

 

La mia personale impressione è dunque che, più che il rispetto della normativa del Consiglio Europeo, sia proprio il timore di un contenzioso ad oltranza tra Stato e cittadini ad aver impedito, almeno per ora, l’introduzione del vaccino obbligatorio per tutti, ricorrendo invece all’obbligo indiretto per una sempre crescente platea di cittadini, attraverso il Green Pass. D’altra parte, non solo il rispetto delle libertà democratiche, richiamate anche dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nello scorso mese di giugno, ma anche il buon senso avrebbero dovuto sconsigliare l’introduzione di uno strumento come il Green Pass, almeno nella forma burocratica e contraddittoria con cui è stato istituito. Ci stava di rendere obbligatoria la vaccinazione per gran parte delle categorie professionali, ma bastava la certificazione dell’avvenuta vaccinazione senza ricorrere ad uno strumento burocratico come il Green Pass, con la scusa che si presta meno alle falsificazioni, il che è dimostrato non essere vero! Non ci stava poi renderlo obbligatorio per i docenti ma non per gli studenti, per i treni ad alta velocità, dove è possibile il distanziamento tra i viaggiatori, e non per i treni locali dei pendolari, per la metropolitana e il trasporto cittadino dove per l’affluenza saltano tutte le misure di sicurezza. Non ci stava renderlo obbligatorio per entrare in un cinema o in un teatro, tenendo conto che in questi casi il ricorso al distanziamento e alla mascherina sarebbero stati sufficienti, così come avveniva anche quando tutto o quasi tutto era chiuso! La verità è che si è passati deliberatamente da un’impostazione conservatrice e autoritaria da Basso Medioevo, che chiudeva tutto senza preoccuparsi della crisi economica in cui precipitava il Paese, ad una in apparenza liberale di stampo neocapitalistico in cui tutto è aperto ma tutto è controllato con il pretesto di tutelare la vita dei cittadini, nei quali si favorisce il convincimento che, grazie al Green Pass, sia ormai possibile addossarsi tranquillamente gli uni agli altri senza mascherina, come avviene oggi negli stadi, nelle riunioni di condominio et similia. Una cosiddetta terza via è stata sempre possibile ma volutamente ignorata, a cominciare dall’elaborazione di un protocollo serio e diffuso per combattere il virus, per finire con l’utilizzo ragionato dell’impiego dei vaccini, nonché delle aperture e delle chiusure.

 

sergio magaldi


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